1. CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ E DIRITTI CONSEGUENTI

PROCEDIMENTO

Lo status di persona con disabilità si acquista solo con la certificazione o diagnosi clinica della disabilità. Questa avviene ad opera della commissione medico-legale dell’ASL prevista dall’art. 4 della l. n° 104/1992, integrata da un medico dell’INPS, come introdotto dalla l. n° 102/2009 all’art. 20. Tale commissione è stata regolamentata dal DPCM n° 185/06.

L’esito della visita per divenire definitivo viene inviato all’INPS che lo conferma o meno; in questo secondo caso l’accertamento non acquista validità.

Per ottenere la certificazione di accertamento l’interessato deve rivolgersi o al medico di famiglia o ad un patronato, consegnando un certificato medico di uno specialista della disabilità segnalata.

Il medico di famiglia spedisce per via telematica all’INPS il certificato dello specialista, ottenendo la copia cartacea con il numero di protocollo e la data della visita. Tramite PIN personale dell’INPS o tramite patronato si compila telematicamente la richiesta di visita inserendo il n° di protocollo del certificato introduttivo. La visita dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla richiesta, però trattasi di un termine non perentorio (Determinazione INPS n° 189/2009 punto 5, diramata con Circolare INPS n° 131/2009).

Nel giorno della visita presso la commissione medico-legale dell’ASL, l’interessato si presenta con la propria certificazione ed un documento di riconoscimento. La commissione esamina la documentazione e dovrebbe visitare l’interessato; al termine manda l’esito all’INPS che conferma o nega l’esito.

In caso di esito negativo l’interessato può seguire due strade:

  1. impugnare l’esito negativo al Tribunale del lavoro entro sei mesi dalla conoscenza acquisita tramite notifica;
  2. lasciato trascorrere un certo periodo di tempo, presentare, sempre tramite medico di famiglia, domanda di aggravamento allegando un nuovo certificato di uno specialista.

RIVEDIBILITÀ

Se la commissione ritiene rivedibile l’interessato, ad es. perché ancora troppo piccolo di età, fissa la data di rivedibilità. Comunque la certificazione ottenuta mantiene validità fino alla data della visita di rivedibilità e dell’esito della stessa. È compito dell’INPS convocare l’interessato e la famiglia non deve più richiedere la visita, come stabilito dall’art. 25 comma 6 bis della l. 11/08/2014, n° 114.

 

EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE

Dal momento in cui la certificazione diviene definitiva l’interessato acquista tutti i diritti conseguenti alla visita. La normativa, su richiesta delle associazioni di persone con disabilità e loro famigliari, ha stabilito con la l. n° 80/2006, art. 6 comma 1 che tutti i diritti si acquistano con un’unica visita.

Inoltre in applicazione dell’art. 6 comma 3 della medesima legge, il Decreto Interministeriale del 2 Agosto 2007 ha prodotto un elenco di disabilità che non richiedono ulteriori visite di accertamento.

La sindrome dell’X Fragile è una sindrome genetica e quindi non dovrebbe andare soggetta ad ulteriori accertamenti. L’esonero non è però automatico, ma la persona deve farne richiesta all’INPS presentando adeguata documentazione sanitaria. L’esonero è operante solo se l’INPS accetta la domanda.

È da tener presente che non possono essere più rilasciate certificazioni di “non scolarizzabilità” degli alunni con disabilità. Ciò era previsto dalla normativa sulle scuole speciali che vietavano agli alunni con disabilità la frequenza delle scuole comuni, dirottandoli verso quelle speciali. Oggi una tale certificazione è illegittima stante il disposto dell’art. 12 comma 4 della l. n° 104/1992 secondo il quale nessuna disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica. Inoltre tale divieto è rafforzato dalla normativa sull’istruzione in ospedale e su quella domiciliare di cui all’art. 12 comma 9 della l. n° 104/1992, espressamente richiamato per l’istruzione domiciliare dall’art. 1 comma 181 lettera c) punto n° 9 della l. n° 107 del 2015 di riforma sulla “buona scuola”.

La normativa prevede infine l’ipotesi che i docenti possano rendersi conto che un alunno non ancora certificato possa esserlo. In tal caso la C.M. n° 363 del 1994 stabilisce che essi segnalano il caso al Dirigente Scolastico, questi avverte la famiglia con raccomandata invitandola a sottoporre a visita l’alunno ed a fare pervenire entro 10 giorni l’esito positivo o negativo della visita. La raccomandata deve altresì avvertire la famiglia che in mancanza di ciò il Dirigente si rivolgerà lui stesso all’ASL. Qualora la famiglia si opponga alla visita dell’ASL il Dirigente Scolastico deve informare i servizi sociali, i quali, nell’interesse dell’alunno, possono rivolgersi al Tribunale dei Minori per ottenere da esso l’autorizzazione alla sottoposizione della visita da parte dell’ASL.

Dalla certificazione di persona con disabilità deriva:

  • la presa in carico da parte del servizio sanitario nazionale con il diritto ad accedere gratuitamente a prestazioni diagnostiche e a farmaci indipendentemente dalle condizioni economiche della persona o della famiglia, trattandosi di livelli essenziali sanitari.
  • La problematica relativa alla possibilità o meno di fecondazione medicalmente assistita per genitori portatori della sindrome dell’X fragile.
  • La presa in carico da parte dei servizi sociali, però sulla base dell’ISEE familiare (indicatore della situazione economica equivalente) dell’interessato. Il DPCM n° 159/2013, il M. del 7/11/2014 e la Circolare INPS n° 171/2014 hanno stabilito che, se l’interessato è minore a carico del nucleo familiare dei genitori, contribuiscono a formare l’ISEE familiare le condizioni reddituali e patrimoniali dell’interessato e dei genitori; se l’interessato è maggiorenne, anche se convivente con i genitori, per le sole prestazioni socio-assistenziali si può scegliere di considerare il nucleo familiare ristretto e pertanto, ai fini del calcolo dell’ISEE, si considerano solo le condizioni economiche dell’interessato del coniuge e dei figli. Se trattasi di persona con disabilità grave, normalmente non ha né coniuge, né figli.
    Però per la prima volta sono entrate a far parte della situazione economica dell’interessato anche la pensione d’invalidità e l’indennità di accompagnamento. Su questo punto è stato proposto ricorso al TAR che si è pronunciato contro il Governo, il quale ha appellato, ma il Consiglio di Stato con le sentenze n° 838, 841, 842 del 29/02/2016 ha rigettato i ricorsi. A seguito di ciò è stata approvata la legge n° 89/2016, che all’art. 2 sexies ha così modificato l’originaria normativa:
  1. sono esclusi dal calcolo reddituale dell’ISEE tutte le provvidenze assistenziali o previdenziali, anche indennitarie, connesse alla disabilità che siano esenti da IRPEF (pensioni di disabilità, indennità d’accompagnamento e assegni);
  2. vengono però eliminate le franchigie previste per la disabilità media, grave e la non autosufficienza;
  3. viene pure eliminata la possibilità di detrarre dal calcolo reddituale dell’ISEE le spese effettivamente sostenute per l’assistenza personale o le rette per il ricovero od ospitalità alberghiera nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria;
  4. viene applicata una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,50 per ogni persona con disabilità all’interno del nucleo familiare.

L’INPS ha fornito i criteri di applicazione delle nuove norme e i nuovi modelli di dichiarazione con la Circolare INPS 25/07/2016 n. 13 che prevede pure il ricalcolo di tutte le dichiarazioni già emesse entro il 10 settembre 2016 (vedi l’approfondito commento nel Dossier ISEE pubblicato sul sito www.handylex.org).

  • La presa in carico per l’esercizio del diritto all’educazione e allo studio di cui alle successive schede dalla n° 2 alla n° 10, in particolare:
    1. l’inclusione negli asili-nido (scheda n° 4)
    2. l’inclusione nella scuola dell’infanzia (scheda n° 5)
    3. L’inclusione nelle scuole primarie (scheda n° 6)
    4. L’inclusione nelle scuole secondarie di primo grado (scheda n° 7)
    5. L’inclusione nelle scuole secondarie di secondo grado (scheda n° 8)
    6. L’inclusione nei corsi di formazione professionale (scheda n° 9)
    7. Il diritto alle agevolazioni per l’accesso all’università dell’interessato che però deve essere in possesso del diploma di maturità di cui alla scheda n° 10.
  • La presa in carico dello Stato per il collocamento lavorativo di cui alla scheda n° 11.
  • Il diritto a misure di protezione giuridica, di cui alla scheda n° 12.
  • I diritti sanitari di cui alla scheda n° 13.
  • I diritti economici di cui alla scheda n° 14.
  • I diritti sociali di cui alla scheda n°
  • Il diritto al progetto globale di vita  dell’interessato ai sensi della n° 162/1998 e dell’art. 14 della l. n° 328/2000, di cui alla scheda n° 16.

Per approfondimenti vedere i siti http://aipd.it/diritti_agevolazioni/ e www.handylex.org.

Comunque l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (www.osservatoriodisabilita.it) operante presso il Ministero del Lavoro per il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sta operando un lavoro di ricerca e approfondimento sulla modifica dei criteri di accertamento dell’invalidità per sostituire gli attuali criteri quantitativi in percentuale, con quelli qualitativi previsti dall’ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Non si prevedono tempi brevi poiché l’ANMIC è ufficialmente contraria a queste modifiche. Esse quindi saranno oggetto di ampio dibattito tra le Associazioni ed il Governo.

Avv. Salvatore Nocera
FISH Nazionale
(Federazione Nazionale per il Superamento dell’Handicap)