2. IL DIRITTO ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA IN GENERALE

LA STORIA DELL’AFFERMAZIONE DEL DIRITTO

Fin dalla l. n° 118/1971 gli alunni con disabilità possono andare nelle classi comuni delle scuole pubbliche. Tale legge però era piuttosto generica e si limitava agli alunni con disabilità motoria non grave e la l. n° 517/1977 all’art. 2 per la scuola primaria e all’art. 7 per la scuola secondaria di primo grado ha introdotto una vera integrazione scolastica, prevedendo una programmazione didattica dei consigli di classe, sostenuta da una programmazione amministrativa, organizzativa e finanziaria da parte anche degli enti locali. Tale legge ha ampliato il diritto  anche a favore degli alunni sordi (art. 10), mentre per i ciechi aveva già provveduto la l. n° 360/1976. Tali norme però non garantivano il diritto anche agli alunni della scuola materna e della scuola superiore. Quanto alla prima provvide la l. n° 270/1982 a creare i posti di sostegno anche per la scuola materna; quanto alla scuola superiore, provvide la sentenza della Corte Costituzionale  n° 215/1987. Sulla base di tale sentenza il Parlamento ha approvato la l. n° 104/1992, legge-quadro sui diritti delle persone con disabilità, che tratta della scuola specificamente negli art. da 12 a 16 e nell’art.  43 che abroga le norme sulle classi differenziali.

Il diritto all’inclusione viene ulteriormente rafforzato con il decreto legislativo n° 112/1998 che all’art. 139 stabilisce che  il “supporto organizzativo” all’inclusione scolastica (ad es. trasporto scolastico, eliminazione barriere architettoniche e senso percettive, nomina assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art. 13 comma 3 della l. n° 104/1992) spetti al Comune di residenza per la scuola del primo ciclo (materna, elementare e media) ed alla Provincia per la scuola superiore. Esso si è ulteriormente rafforzato con il DPR n° 275/1999 relativo all’autonomia scolastica e con la l. n° 62/2000 sulla parità scolastica.

La riforma Moratti con la l. n° 53/2003 ha ribadito tale diritto, come pure la normativa del Ministro Fioroni  con la l. n° 296/2006 all’art. 1 comma 605 lettera b) secondo il quale le ore di sostegno vanno assegnate sulla base “delle effettive esigenze” dell’alunno, rilevate dalla diagnosi funzionale e dal PEI (piano educativo individualizzato). In particolare il diritto al sostegno col rapporto di una cattedra intera per i casi certificati con gravità e mezza cattedra per i meno gravi è stato rafforzato con la sentenza della Corte costituzionale n° 80/2010 e con la l. n° 122/2010 art. 9 comma 15.

Il diritto all’inclusione ha avuto anche un rafforzamento internazionale con la l. n° 18/2009 che ha ratificato la “Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità” approvata nel 2006, che dedica l’art. 24 a tale diritto.

Di recente la l. n° 107/2015  (riforma Renzi sulla “buona scuola”) ha ulteriormente confermato il diritto all’inclusione prevedendo l’emanazione di un apposito decreto legislativo contenente, tra l’altro, la formazione iniziale dei futuri docenti curricolari sulle didattiche inclusive, una nuova formazione iniziale dei futuri docenti per il sostegno ed introducendo l’obbligo di aggiornamento in servizio per i dirigenti scolastici, per  tutti i docenti e per i non docenti, nonché la previsione di livelli essenziali e la formulazione di indicatori per misurare la qualità inclusiva delle singole classi e delle scuole (art. 1 comma 181 lettera c).

IL PROCEDIMENTO INCLUSIVO

Sulla base della normativa vigente può così descriversi lo svolgimento del procedimento inclusivo:

  • L’iscrizione al primo anno di ogni ordine di scuola o Centro di Formazione Professionale deve essere fatta dalle famiglie secondo la procedura on-line del sito del ministero dell’istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline, tranne che per il nido e la scuola dell’infanzia, per le quali permane l’iscrizione cartacea, e le scuole paritarie di ogni ordine e grado, per le quali l’iscrizione on-line è facoltativa. Per gli alunni con disabilità l’iscrizione va perfezionata dalla famiglia consegnando presso la segreteria della scuola scelta copia della certificazione di disabilità ai sensi della l. n° 104/1992 art. 3 comma 1 o comma 3. Per gli alunni stranieri privi di permesso di soggiorno è possibile comunque effettuare l’iscrizione on-line e debbono comunque portare il certificato di disabilità ai sensi della l. n° 104/1992 ottenendolo anche tramite procedura non on-line del sito INPS.
  • Come detto nella scheda 1, indispensabile è la certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 o comma 3 della l. n° 104/1992 all’atto dell’iscrizione scolastica. Da questo momento inizia la presa in carico dell’alunno da parte della scuola. Il dirigente scolastico tra febbraio e maggio (DPCM n° 185/2006) deve convocare il Consiglio di classe ed il GLHO (gruppo di lavoro per l’inclusione del singolo caso), composto da tutti i docenti della classe, dalla famiglia e dagli operatori sociosanitari del territorio (DPR del 24 Febbraio 1994 art. 5) per una lettura comune della Diagnosi Funzionale (DF) che deve essere fornita dall’ASL alla famiglia e dalla famiglia alla scuola, in cui sono indicati i bisogni educativi dell’alunno; il GLHO deve poi formulare o aggiornare il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), che indica come in concreto l’alunno si comporta a scuola e come i suoi bisogni educativi concretamente si manifestano, individuando anche gli obbiettivi nelle diverse aree per i successivi 2-3 anni. Formula quindi un Piane Educativo Individualizzato (PEI) per l’anno successivo, in cui indicare le risorse necessarie a soddisfare i bisogni educativi evidenziati .
  • Richiesta della scuola all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) del numero di ore di sostegno.
  • Richiesta agli enti locali (secondo la distinzione tra Comune e Provincia di cui sopra) del trasporto gratuito a scuola, dell’eliminazione delle barriere architettoniche e senso percettive, della nomina degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
  • Il Dirigente Scolastico (DS) nomina un collaboratore scolastico o una collaboratrice scolastica, per rispetto del genere degli alunni, almeno a partire dalla terza classe della scuola primaria, per l’assistenza igienica agli alunni non autosufficienti; Il DS deve contestualmente chiedere all’USR un corso di aggiornamento per i collaboratori scolastici incaricati (a meno che non l’abbiano già frequentato in precedenza) e l’ammontare dell’aumento stipendiale previsti dal CCNL 2006-2009, artt. 47, 48 e Tabella A.
  • Richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale di non superare il tetto massimo di 20, massimo 22 alunni, nella classe dell’alunno (DPR n° 81/2009 art. 4 e 5 comma 2).
  • Richiesta agli enti locali di eventuali banchi speciali (in quanto arredo scolastico) e di ausili e sussidi didattici speciali (art. 13 comma 1 lett. b) l. n° 104/1992).

Una volta consegnata alla scuola la diagnosi clinica e/o funzionale essa deve essere consegnata agli operatori che si occupano dell’alunno, perché solo sulla base di essa, gli operatori possono impostare  il progetto educativo personalizzato. Non si può obiettare che vi sarebbe così violazione della tutela dei dati personali, poiché la stessa normativa in materia, decreto legislativo n° 196/2003 all’art. 2 comma 2  ed il Vademecum “La privacy tra i banchi di scuola” del Garante della privacy, stabilisce che “Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali”. Ovviamente l’integrazione scolastica è finalità istituzionale della scuola ed i docenti non possono impostare il PEI se non conoscono la certificazione e la Diagnosi Funzionale. Per sicurezza il legale rappresentante della scuola può comunicare ai docenti la certificazione o la diagnosi funzionale dei bambini con disabilità senza il nominativo, sostituendolo con le iniziali o con un codice identificativo.

Per gli alunni che si iscrivono alla prima classe di ogni grado di scuola, la riunione di GLHO è sostituita, in mancanza di un attuale consiglio di classe, da alcuni docenti (ad es. funzione strumentale della scuola) con la possibile presenza di un docente del grado precedente di  scuola.

A maggio o giugno il dirigente scolastico deve inoltrare le richieste formulate dal PEI a tutti gli enti coinvolti. Gli stessi enti dovrebbero assegnare le risorse entro fine agosto.

A settembre, quando  è assegnata la classe all’alunno, il dirigente scolastico deve riunire un GLHO per mettere a punto il PEI abbozzato al momento della formulazione delle richieste (Nota ministeriale  prot. n° 4798/2005) e si avvia la frequenza dell’alunno.

Dopo un bimestre di verifiche, entro fine novembre, si mette definitivamente a punto il Profilo Dinamico Funzionale ed il PEI definitivo (DPR del 24 Febbraio 1994 art. 4 e 5).

Lo svolgimento dell’anno scolastico deve avvenire secondo le Linee-guida ministeriali del 4 Agosto 2009, evitando cattive prassi.

Si susseguono le valutazioni trimestrali o quadrimestrali secondo i principi dettati distintamente per ogni grado di scuola dall’art. 16 l. n° 104/1992, dall’Ordinanza ministeriale n° 90/2001 e dal DPR n° 122/2009, rispettivamente per la valutazione dei docenti per il sostegno (art. 2, 4 e 6 del DPR) e per i docenti curricolari (art. 9 dello stesso DPR).

Si ha quindi, tranne che per la scuola dell’infanzia, la pubblicazione dei quadri, evitando di rilevare i dati sensibili degli alunni con disabilità, come espressamente previsto da tutte le circolari sulla valutazione degli alunni.

Per approfondimenti sulla presente scheda e le successive sull’inclusione scolastica sino alla scheda 10 si confrontino:

Gli e-book:

Avv. Salvatore Nocera
FISH Nazionale
(Federazione Nazionale per il Superamento dell’Handicap)