L’art. 12 comma 2 della l. n° 104/1992 stabilisce che è garantito alle persone con disabilità il diritto all’integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto i bambini con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 comma 1 o comma 3 della l. n° 104/1992 hanno “diritto” all’integrazione in tale grado di scuola. Taluni hanno obiettato che non potrebbe parlarsi di diritto poiché la scuola dell’infanzia non è scuola dell’obbligo. Però la dizione della norma citata è indiscutibile; essa parla espressamente di “diritto”; e che sia tale lo ha confermato la sentenza della Corte costituzionale n° 215/1987 che ha indiscutibilmente affermato tale diritto nelle scuole di ogni ordine e grado; e quando parla la Corte costituzionale le sue affermazioni sono più importanti di una legge ordinaria. Infatti le interpretazioni date dalla Corte ad una norma di legge ordinaria alla luce di un articolo della Costituzione (nel nostro caso l’art. 34 della Costituzione) sono vincolanti per lo stesso Parlamento che non potrebbe approvare una legge contraria ai contenuti della sentenza.
Quindi se trattasi inequivocabilmente di “diritto”, nessuna amministrazione pubblica può negare i benefici discendenti dalla normativa vigente agli alunni con disabilità iscritti ad una scuola dell’infanzia pubblica.
Non può considerarsi invece un diritto la possibilità di iscrizione alla scuola dell’infanzia di alunni anticipatari che non hanno compiuto ancora i 3 anni di età alla data del 31 dicembre e che possono compierli sino al 30 aprile successivo. Questa previsione contenuta nell’art. 1 comma 630 della l. n° 296/2006 aveva un carattere sperimentale e può comunque realizzarsi purché vi siano accordi tra la scuola ed il Comune, presso la cui scuola dell’infanzia i bimbi anticipatari dovrebbero frequentare
Quanto alle scuole private, occorre distinguere tra quelle meramente private, cioè prive di alcun riconoscimento statale, che chiunque può liberamente istituire ai sensi dell’art. 33 comma 3 della Costituzione e quelle paritarie, di cui all’art. 33 comma 4 della Costituzione, che lo Stato ha regolamentato con la l. n° 62/2000. Queste ultime si suddistinguono in scuole paritarie pubbliche, ad es. istituite da comuni, e quelle istituite da privati, le quali, se hanno i requisiti voluti dalla l. n° 62/2000, acquistano un riconoscimento particolare dallo Stato.
In entrambi i tipi di scuole dell’infanzia comunque gli alunni con disabilità hanno diritto ad iscriversi. Però le scuole paritarie dell’infanzia non hanno diritto a ricevere dallo Stato i finanziamenti ad es. per pagare gli insegnanti per il sostegno; ciò in base alla Sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 25011 del 2014, piuttosto discutibile.
Comunque, sia nelle scuole dell’infanzia statali che in quelle paritarie, gli alunni con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. n° 104/1992 hanno diritto alla precedenza nelle iscrizioni. Ciò poiché l’art. 3 comma 3 citato espressamente stabilisce, nel secondo periodo, tale diritto di precedenza nell’accesso a tutti i servizi previsti “dalla presente legge” e tra questi servizi si colloca certamente anche la scuola dell’infanzia.
Però è bene che le famiglie stiano attente a distinguere tra le scuole comunali con sede nel proprio comune di residenza da quelle site in altri comuni. A mio avviso la precedenza vale solo per le scuole comunali site nel proprio comune, ciò perché il comune ha effettuato un investimento a favore dei propri cittadini con e senza disabilità. Per le scuole paritarie comunali, qualora non siano state istituite nel proprio comune, i bambini con disabilità grave non possono, a mio avviso, vantare precedenza presso scuole comunali di altri comuni, potendo correttamente questi obiettare che, così come esso ha provveduto a proprie spese a vantaggio dei bambini ivi residenti, lo stesso potrebbe fare il comune di residenza di altri bimbi con e senza disabilità.
Nelle scuole dell’infanzia statali o private paritarie, invece, a mio avviso, i bambini con disabilità hanno diritto di precedenza indipendentemente dal comune di residenza.
Quanto infine alle scuole private non paritarie, in esse gli alunni con disabilità non hanno alcun diritto neppure di iscrizione, potendo essere legittimamente rifiutata, dal momento che lo Stato non le ha riconosciute, né dà loro alcun contributo finanziario ed esse si reggono solo sulle proprie risorse economiche. Pertanto di solito, se accettano un alunno con disabilità pretendono rette ben più alte di quelle richieste ad altri alunni e non si può sostenere che in ciò vi sia discriminazione verso gli alunni con disabilità perseguibile ai sensi della l. n° 67/2006.
Avv. Salvatore Nocera
FISH Nazionale
(Federazione Nazionale per il Superamento dell’Handicap)