La l. n. 17/1999 è un’integrazione alla l. n° 104/1992 riguardante l’inclusione degli studenti con disabilità nell’università.
È preliminarmente da tener presente che anche per gli studenti con disabilità l’accesso alla frequenza dei corsi universitari è consentita solo se essi sono in possesso del diploma conclusivo degli studi, tradizionalmente detto di maturità. Quindi ne rimangono fuori gli studenti in possesso del solo attestato; e ciò ha una sua logica. Infatti l’università non rientra nei gradi di istruzione obbligatoria e quindi non si discriminano quanti con o senza disabilità, privi del diploma conclusivo degli studi, non possono avere accesso all’università. Inoltre c’è anche una ragione pratica: se gli alunni con disabilità hanno diritto allo studio nelle scuole secondarie di secondo grado, non hanno anche il diritto al titolo di studio, come felicemente si è espresso il Consiglio di Stato nel suo Parere n. 348 del 10/04/1991. Ciò perché il titolo di studio è la certificazione di aver raggiunto un certo tipo e livello di apprendimenti. Se tali apprendimenti non possono essere raggiunti nelle scuole secondarie di secondo grado da certi studenti a causa delle loro disabilità, specie intellettive, ancor più difficile sarebbe raggiungerli nell’università. Qualche facoltà ha approvato delle sperimentazioni accogliendo studenti con il semplice attestato in qualità di uditori; ma tali sperimentazioni non hanno sortito risultati significativi, costringendo questi studenti a fatiche eccessive senza alcuna ricaduta apprenditiva utile per la loro crescita.
Agli studenti con disabilità che invece hanno conseguito il diploma, l’università è aperta e deve essere reso effettivamente realizzabile il loro diritto allo studio.
Per facilitare la scelta universitaria e professionale, con i Decreti Legislativi n° 21 e n° 22 del 2008 sono state dettate norme relative all’orientamento rispettivamente per l’Università e l’Istruzione Tecnica Superiore.
Le azioni di orientamento potranno essere svolte in collaborazione con i centri per l’impiego, con strutture formative accreditate, aziende, cooperative, amministrazioni pubbliche, comunità, enti ed associazioni, di volontariato, nonchè con i comitati tecnici ai sensi della l. n° 68/1999 sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Quanto all’esercizio del diritto allo studio nell’Università la l. n° 17/1999 offre diversi strumenti. È assicurata l’assistenza per gli spostamenti nei locali dell’università. A ciò provvede l’ADISU (agenzia per il diritto allo studio universitario) che si convenziona anche con la Regione o la Provincia ove ha sede per assicurare anche il trasporto alla sede universitaria.
È inoltre nominato dal Rettore un docente delegato per l’inclusione universitaria degli studenti con disabilità ed i delegati si riuniscono in una conferenza nazionale al fine di offrire dei servizi per quanto possibile qualitativamente simili ovunque. Tale docente è il mediatore tra gli studenti con disabilità ed i docenti delle singole discipline al fine di concordare modalità di svolgimento degli esami ed altri aspetti relativi all’insegnamento. L’ADISU è anche coinvolta nell’acquisto di taluni ausili didattici ad es. fotocopiatrici ingrandenti per alunni ipovedenti o stampanti in Breille per i ciechi. Per gli alunni sordi segnanti è assicurata la presenza di interpreti gestuali durante le lezioni. Per i sordi oralisti è assicurata la presenza di assistenti alla comunicazione orale che facilitano la lettura labiale o la semplificazione di concetti complessi.
Per lo svolgimento dello studio è possibile ottenere, sulla base delle disponibilità finanziarie, l’assegnazione di tutors, che sono colleghi di anni superiori che aiutano i più giovani colleghi con disabilità a saper meglio organizzarsi per lo studio e gli esami delle singole discipline.
Anche per gli esami universitari ritengo siano ammissibili le prove equipollenti di cui all’art. 16 comma 3 della l. n° 104/1992 e di cui all’art. 4 comma 1 del DPR n° 323/1998, regolamento applicativo della normativa sugli esami di Stato conclusivi degli studi; sono certamente consentiti tempi più lunghi e l’uso di strumenti tecnologici, come espressamente previsto dall’art. 16 comma 4 della stessa legge.
Per facilitare il diritto allo studio degli studenti con disabilità, il D.Lvo n° 68/2012 ha previsto l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie per tali studenti.
Avv. Salvatore Nocera
FISH Nazionale
(Federazione Nazionale per il Superamento dell’Handicap)