L’art. 12 comma 1 della l. n° 104/1992 stabilisce che ai minori con disabilità da 0 a 3 anni è garantita l’integrazione negli asili nido. Questa affermazione legislativa chiarisce senza alcun dubbio o equivoco che l’accesso agli asili nido per i bimbi con disabilità è un diritto e non una semplice possibilità, rimessa alla discrezione di enti pubblici o privati. Se è un diritto vuol dire che in presenza di un asilo nido istituito dal comune di residenza del minore con disabilità non può essere negato allo stesso l’iscrizione e la frequenza a tali asili nido.
La l. n° 1044/71 ha stabilito che i comuni hanno l’obbligo di istituire asili nido con il contributo dello Stato e l’art. 13 comma 2 l. n° 104/1992 stabilisce che i comuni debbono dotare gli asili nido di docenti e di educatori specializzati per i minori con disabilità. Siccome quindi la legislazione prevede che i minori con disabilità che si iscrivono agli asili nido abbiano il “diritto” all’inclusione scolastica, scatta per essi la stessa normativa prevista dall’art. 12 comma 5 della stessa l. n° 104/1992 per l’inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado. Quindi tali minori hanno diritto ad avere assegnato un docente e/o un educatore specializzato o comunque formato sulle problematiche di tali minori, hanno diritto ad un Piano Educativo Individualizzato, ovviamente adattato alla loro età.
Per ottenere ciò però è necessario, come detto già nella scheda n. 1, che la famiglia depositi a scuola la certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 della l. n° 104/1992. Può accadere però che a pochi mesi dalla nascita non sia ancora possibile avere tale certificazione. In tali casi, ritengo che possa essere provvisoriamente sufficiente una diagnosi clinica o funzionale da cui emerga anche il solo sospetto della disabilità per ottenere un’attenzione particolare e personale specializzato o comunque formato. Ritengo che non si applichino agli asili nido le norme sul numero di ore obbligatorie di sostegno, come avviene per le scuole, tanto più che qui non ci sono problemi di assistenza didattica ed anche il tempo di lavoro educativo con questi bimbi è assai ridotto, essendo in buona parte occupato dal sonno degli stessi.
Ci si chiede se il diritto di frequenza sussista anche nei confronti di asili nido privati. Per gli asili nido non si applica la l. n° 62/2000 sulla parità scolastica che impone alle scuole paritarie di accettare le iscrizioni di alunni con disabilità, pena la perdita della parità. Però, dal momento che è scarso il numero degli asili nido pubblici comunali, ritengo che il diritto sussista anche nei confronti degli asili nido privati, almeno in tutti quei comuni in cui non esista un asilo nido comunale. Ciò perché tutte le scienze umane concordano nell’opportunità di interventi educativi precoci per evitare l’aggravarsi di situazioni di disabilità. La stessa l. n° 104/1992 all’art. 6 prevede la necessità di assicurare la prevenzione con interventi precoci anche in campo educativo.
È così da ritenere che le carte dei servizi degli asili nido comunali debbano prevedere espressamente l’obbligo di accettazione di bimbi con disabilità.
La l. n° 107/2015, legge di riforma della scuola, prevede all’art. 1 comma 181 lettera e) l’emanazione di un decreto delegato che riordini la normativa relativa alla scolarizzazione da 0 a 6 anni, prevedendo che asili nido e scuola dell’infanzia divengano statali. Nell’emanazione di tale decreto certamente si dovrà tener conto dei principi della normativa inclusiva dei minori con disabilità.
Avv. Salvatore Nocera
FISH Nazionale
(Federazione Nazionale per il Superamento dell’Handicap)